SE DESCONOCE DATOS SOBRE RICORSO PER CASSAZIONE

Se desconoce Datos Sobre ricorso per cassazione

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In un caso del genere, la contestazione principale è quella proposta per prima secondo un criterio rigidamente cronologico. La contestazione incidentale è quella proposta nello stesso processo dopo quella principale, anche in questo caso applicando un criterio meramente cronologico.

In caso di decorrenze diverse per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi – contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c. – in relazione ai controricorsi presentati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri e dagli avvocati B.

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In casi del genere non bisogna disperare. Il legislatore italiano ha previsto la possibilità di errori. Egli ha quindi riconosciuto alle parti del processo il diritto di ricorrere a un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento.

Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. La decorrenza del termine lungo si ha dal giorno in cui la sentenza è stata pubblicata [7], vale a dire dal giorno in cui è stata depositata nella cancelleria del giudice che l’ha emessa.

Esaminando più specificamente la problematica della notificazione del ricorso per cassazione nel domicilio eletto per il primo cargo alla parte che sia stata contumace in appello, si osserva che l’orientamento secondo cui detta notifica sarebbe inesistente, è affermato delle Sezioni unite nella sentenza n. 3947/del 1987, ribadito nella sentenza n. 9539/96, che ricollega la tesi dell’inesistenza al rilievo che “l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al cargo del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita”. L’assunto, tuttavia, non risulta adeguatamente approfondito in ragione della specificità delle fattispecie in esame: nel primo caso la notifica del ricorso per cassazione Cuadro stata fatta al domicilio eletto per il giudizio di primo jerarquía, benchè la parte avesse nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio per il giudizio di appello, sicchè i termini della questione erano sostanzialmente diversi dall’ipotesi che interessa il presente giudizio, e potrebbero impar consentire di pervenire ad identica soluzione; nel secondo caso la qualificazione della notificazione come “inesistente” assume quasi il valore di un obiter, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decisione che la Corte doveva assumere, distinguere tra nullità e inesistenza in relazione al fatto che sussisteva un litisconsorzio necessario e, alle altre parti, la notifica era stata effettuata tempestivamente e ritualmente, sicchè Cuadro stato impedito il passaggio in giudicato della sentenza e si imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio anche nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso alla fare ricorso in cassazione parte non fosse stata neppure precedentemente tentata.

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Il dibattito sul dilemma nullità-inesistenza non è, ovviamente, limitato all’ambito delle notificazioni, riguardando anche altri atti processuali, anche se con riferimento alla notificazione la rilevanza è massima per gli effetti radicali che si ricollegano all’opzione per l’una o l’altra soluzione. Con riferimento all’ambito delle notificazioni, queste sezioni unite si sono interessate in tempi recenti (sentenza 29.10.2007, n. 22641) della questione concernente, in tema di contenzioso tributario, se sia inesistente o nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Avvocatura dello stato e impar all’Agenzia delle Entrate, ed hanno ricorso in cassazione concluso che la notifica è nulla, ponendo a fondamento il rilievo che impar può escludersi “l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

Ya, il fatto che l’atto di tolerancia del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato impar costituisca una decisione ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì sia da qualificarsi come exclusivo atto amministrativo, il quale ricorso per cassazione impar incide, in maniera definitiva, sul relativo status professionale, e impar decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura (così S.

Il Primo presidente, il quale è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma entro il termine di 90 giorni.

In qualità di ricorrente (già attore in primo categoría ed appellante in secondo categoría) ho notificato ricorso per cassazione sia al convenuto in primo categoría e poi appellato in secondo, sia alle altre parti dei precedenti giudizi, di cui una contumace.

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo cargo pur nella contumacia della parte in grado di appello, non può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se impar idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto era comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perchè quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di non escludere anticipadamente che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere sanato il vizio dall’eventuale costituzione della parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

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